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Repertorio atto n. 127/CU

Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano ed enti locali concernente la ripartizione del «Fondo per le politiche giovanili» di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per gli anni 2024, 2025 e 2026.

 

Rep. atti n. 127/CU del 17 ottobre 2024.

 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

 

Nella seduta del 17 ottobre 2024:

 

VISTO l’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

 

VISTO l’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per le politiche giovanili (FPG), al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all’inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all’abitazione, nonché a facilitare l’accesso al credito per l’acquisto e l’utilizzo di beni e servizi;

 

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha, tra l’altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;

 

VISTO l’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l’articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e di Bolzano alla ripartizione dei fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

 

VISTO l’articolo 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale ha stabilito che la Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dal 2015, è tenuta ad assicurare un’ulteriore riduzione delle spese del proprio bilancio in misura non inferiore a 13 milioni di euro;

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2023, recante approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026;

 

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e del bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026;

 

VISTO l’articolo 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il “Fondo per il credito ai giovani”, il quale consente ai giovani meritevoli, ma privi dei mezzi finanziari sufficienti, di intraprendere un percorso di studi o completare la propria formazione grazie a un prestito garantito dallo Stato e che le finalità e le modalità di utilizzo del predetto Fondo sono state determinate con decreto 19 novembre 2010 del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

 

VISTO lo stanziamento del capitolo 853 “Fondo per le politiche giovanili”, istituito presso il Centro di responsabilità 16 “Politiche giovanili e servizio civile universale” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l’esercizio finanziario 2024, pari ad euro 72.820.420,00;

 

VISTO l’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale ha stabilito che la Presidenza del Consiglio dei ministri debba operare “un contenimento delle spese per le strutture di missione e riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio non inferiore a 20 milioni di euro per l’anno 2012 e di 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013”;

 

VISTE le sentenze della Corte costituzionale 20 marzo 2006, n. 118; 12 dicembre 2007, n. 453; 27 febbraio 2008, n. 50, secondo le quali le politiche giovanili rientrano nell’ambito delle competenze concorrenti tra Stato e Regioni;

 

VISTA la deliberazione n. 2/2013/G, adottata dalla Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, concernente l’indagine di controllo sul “Fondo per le politiche giovanili”, che ribadisce, altresì, il contenuto delle riferite sentenze della Corte costituzionale;

 

CONSIDERATA la necessità di assicurare l’attuazione delle politiche in favore dei giovani sul territorio, destinando una quota del Fondo per le politiche giovanili al finanziamento di attività a livello regionale e locale per il triennio 2024 - 2026, secondo criteri e modalità condivisi che prevedano anche strumenti utili ad assicurare un maggior coordinamento degli interventi realizzati ai diversi livelli di governo;

 

VISTI l’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e la Delibera CIPESS 26 novembre 2020, n. 63, i quali stabiliscono che, con decorrenza 8 aprile 2021, il Codice unico di progetto (CUP) diventa elemento essenziale degli atti di finanziamento o autorizzazione di esecuzione dei progetti di investimento pubblico, pena la nullità degli atti amministrativi;

 

VISTA la nota del 10 ottobre 2024, acquisita al prot. DAR n. 15987, con la quale il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale ha inviato, ai fini dell’acquisizione dell’intesa da parte di questa Conferenza, uno schema preordinato al conseguimento dell’intesa sulla ripartizione del Fondo per le politiche giovanili per gli anni 2024, 2025 e 2026, rappresentando con la medesima nota, che:

  • la circolare n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’articolo 2, comma 109, della legge n. 191 del 2009, richiede che ciascuna amministrazione si astenga dall’erogare finanziamenti alle autonomie speciali;
  • con nota n. 61748 del 30 luglio 2015, il Ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato le modalità di versamento delle somme non erogate alle Province autonome di Trento e di Bolzano all’entrata del bilancio dello Stato;
  • al fine di favorire il coordinamento e la complementarità tra tutte le iniziative finanziate con il Fondo in sede di sottoscrizione dell’intesa relativa al FPG 2023 è stata richiesta l’istituzione di un Tavolo tecnico, composto da tre rappresentanti di ciascuno dei sottoscrittori della stessa, nonché l’incremento delle risorse da destinare alle regioni e che in data 15 febbraio 2024 è stato istituito il predetto Tavolo tecnico;

- lo schema trasmesso incrementa del 2% la percentuale di risorse destinate alle regioni (dal 26% al 28%) affinché le stesse realizzino progettualità sinergiche con le iniziative promosse dal Dipartimento;

  • la programmazione delle iniziative regionali ed il relativo monitoraggio, per il triennio 2024-2026, avvengono attraverso la predisposizione di un “Piano triennale”, utilizzando l’allegato format (Allegato 1);
  • le modalità di realizzazione e monitoraggio delle iniziative del sistema delle autonomie locali sono oggetto di specifici accordi per il triennio 2024-2026 da stipularsi tra il medesimo Dipartimento e l’ANCI, relativamente a comuni e città metropolitane, e tra lo stesso Dipartimento e l’UPI, relativamente alle province;
  • a seguito dell’attività di monitoraggio effettuata dal medesimo Dipartimento è emersa la necessità di riprogrammare le risorse residue disponibili, provenienti dal Fondo per le politiche giovanili, accertate dalle singole regioni e dagli enti locali dopo la conclusione di tutti gli interventi previsti negli accordi di collaborazione, sottoscritti con lo stesso Dipartimento, nel periodo 2010-2020, in attuazione delle varie intese sancite in sede di Conferenza unificata;
  • il medesimo Dipartimento ha richiesto la riassegnazione dei residui perenti relativi alle risorse finanziarie assegnate in favore del sistema delle autonomie locali, resesi disponibili successivamente alla conclusione degli interventi previsti dagli accordi di collaborazione sottoscritti con il Dipartimento stesso e che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 338/BIL in data 26 luglio 2024 è stata disposta una variazione compensativa, sia in termini di competenza che di cassa, la quale riassegna al capitolo 853 “Fondo per le politiche giovanili” le risorse finanziarie, pari a complessivi euro 1.921.905,56;
  • l’Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile (UBRRAC) della Presidenza del Consiglio dei ministri ha comunicato con nota prot. 0028795 del 26 settembre 2024 di aver effettuato, in via precauzionale, in attuazione delle vigenti disposizioni di finanza pubblica, un accantonamento sul Fondo per le politiche giovanili per un importo di euro 2.219.646,00 per il 2025 ed euro 2.244.840,00 per il 2026 e che lo stanziamento del capitolo 853 “Fondo per le politiche giovanili”, secondo quanto previsto della legge n. 213 del 2023 , recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024 – 2026”, ammonterebbe, per l’esercizio finanziario 2024 ad euro 72.820.420,00 e, al netto degli accantonamenti di cui sopra, per l’esercizio finanziario 2025 ad euro 55.600.774,00 e per l’esercizio finanziario 2026 ad euro 55.575.580,00;
  • con lo schema trasmesso, nell’ambito delle politiche giovanili si ritiene di continuare a rafforzare un “sistema territoriale” che sia focalizzato sul target giovanile e che sappia sia offrire occasioni di crescita e di supporto, soprattutto nelle aree periferiche e meno sviluppate del Paese, favorendo politiche attive che valorizzino le competenze, la formazione, la promozione di corretti stili di vita e del benessere psico-fisico dei giovani, sia favorire l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani, supportandoli nel loro processo di crescita ed emancipazione e promuovendo la cultura della legalità;

 

VISTA la nota prot. DAR n. 16046 dell’11 ottobre 2024, con la quale è stata portata a conoscenza delle regioni, dell’ANCI e dell’UPI lo schema inerente alla ripartizione del Fondo per le politiche giovanili per gli anni 2024-2025 e 2026, con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il 14 ottobre 2024;

 

VISTA le comunicazioni dell’11 ottobre 2024, acquisite, in pari data, ai prot. DAR nn. 16076 e 16077, con le quali il Coordinamento regionale della Commissione politiche sociali della Conferenza delle Regioni e Province autonome e l’UPI hanno trasmesso gli assensi tecnici sul provvedimento in oggetto.

 

VISTA la nota prot. DAR n. 16120 del 14 ottobre 2024, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha comunicato l’annullamento della riunione tecnica convocata per il giorno 14 ottobre 2024;

 

VISTA la nota del 14 ottobre 2024, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 16121, con la quale l’ANCI ha trasmesso l’assenso tecnico sullo schema in questione;

 

CONSIDERATI gli esiti della seduta del 17 ottobre 2024 di questa Conferenza, nel corso della quale:

- le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all’intesa, con la richiesta di impegno al Governo di incrementare nella prossima legge di bilancio le risorse destinate al Fondo per le annualità 2025 e 2026, prevedendo un ulteriore incremento della quota percentuale destinata alle regioni e a rivedere i criteri di riparto del Fondo nell’ambito del Tavolo tecnico già istituito presso il Dipartimento, richieste contenute nel documento che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (Allegato A);

- l’ANCI ha espresso avviso favorevole all’intesa;

- l’UPI, nell’esprimere avviso favorevole all’intesa, ha sottolineato che dalla modalità annuale si passa alla triennale che consente una programmazione più armonica degli interventi, trattandosi tra l’altro di progetti che vanno in favore dei giovani tra i 14 e i 35 anni, con finalità di contrasto al disagio sociale, quindi nella giusta direzione;

- il Sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze ha preso atto delle richieste delle regioni;

 

ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo;

 

SANCISCE INTESA

 

ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, concernente la ripartizione del «Fondo per le politiche giovanili» di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per gli anni 2024, 2025 e 2026, nei seguenti termini:

 

Articolo 1

Riparto del Fondo per le politiche giovanili

  1. La presente Intesa indica, per il triennio 2024 – 2026, le percentuali di riparto del Fondo per le politiche giovanili (di seguito “Fondo”). L’ammontare del Fondo per l’anno 2024 è determinato dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024 – 2026”, nonché da eventuali variazioni derivanti da manovre di finanza pubblica. Per gli anni 2025 e 2026, l’ammontare del Fondo è stabilito dalla legislazione vigente e da eventuali aggiornamenti e riallocazioni disposti da successive manovre di finanza pubblica.
  2. In particolare, la presente Intesa stabilisce per ogni singola annualità del triennio 2024 – 2026:
  • la percentuale del Fondo destinata alle Regioni, alle Province Autonome e al sistema delle Autonomie locali, per interventi di rilevanza territoriale, nella misura complessiva del 53%;
  • la percentuale destinata agli interventi di rilevanza nazionale in misura pari al restante 47% del Fondo.
  1. La presente Intesa stabilisce, altresì per ogni singola annualità del triennio 2024 – 2026, nell’ambito della riferita percentuale complessiva del 53%:
  2. la quota del Fondo, determinata nella misura del 28%, destinata alle Regioni e alle Province Autonome e i relativi criteri di riparto;
  3. la quota del Fondo, determinata nella misura del 22%, destinata ad ANCI, relativamente a Comuni e Città metropolitane;
  4. la quota del Fondo, determinata nella misura del 3%, destinata ad UPI, relativamente alle Province;
  5. le modalità e gli strumenti di programmazione, attuazione e monitoraggio degli interventi realizzati dalle Regioni e dal sistema degli Enti locali.
  6. Dopo l’approvazione della legge di bilancio relativa a ciascuna delle annualità 2025 e 2026, con il decreto ministeriale recante “Riparto delle risorse finanziarie del Fondo per le politiche giovanili”, ferme restanti le percentuali di riparto sopra indicate e quelle relative alla ripartizione delle quote tra le Regioni e le Province autonome di cui all’articolo 3, comma 2, è individuato l’ammontare delle risorse da destinare a ciascuno dei sottoscrittori della presente Intesa, al netto delle eventuali variazioni derivanti da manovre di finanza pubblica, disposte fino all’emanazione del predetto decreto ministeriale. Il Dipartimento comunica ai sottoscrittori l’avvenuta registrazione del riferito decreto ministeriale.

 

Articolo 2

Interventi

  1. La quota del Fondo destinata agli interventi di rilevanza nazionale è finalizzata, per il triennio 2024 – 2026, tra l’altro, alle seguenti azioni e progetti:
    • programmi di inclusione sociale dei giovani, con particolare riferimento ai c.d. NEET e ai giovani che vivono in condizioni di disagio, al fine di favorirne sia l’inserimento nel tessuto sociale e lavorativo sia la partecipazione attiva alla vita sociale e politica dei territori, anche mediante spazi di aggregazione polivalenti e innovativi, in cui condividere idee, percorsi e occasioni formative, culturali, ricreative, di incontro e confronto, nonché attraverso lo sport inteso quale strumento volto a favorire il benessere multidimensionale e la diffusione di corretti stili di vita;
    • azioni finalizzate a rafforzare il “Fondo per il credito ai giovani”, per favorire l’accesso al credito dei giovani e l’inclusione finanziaria, dando loro la possibilità di intraprendere un percorso di studi o di completare la propria formazione;
    • supporto ai giovani nella transizione dal mondo della formazione a quello del lavoro, anche attraverso percorsi di formazione e orientamento professionale che ne favoriscano l’inserimento nel mondo lavorativo e la vocazione imprenditoriale, nonché attraverso l’erogazione di voucher per stage presso imprese e per percorsi di formazione anche all’estero;
    • implementazione dell’iniziativa “Campi Giovani” attraverso specifici accordi di collaborazione con altre Pubbliche Amministrazioni al fine di coinvolgere i giovani in iniziative relative, tra l’altro, a: corretti stili di vita, difesa dell’ambiente, avvicinamento alla cultura del mare e alla protezione dell’ambiente marino, servizio verso la comunità e cooperazione, anche internazionale;
    • realizzazione di attività correlate alla “Carta Giovani Nazionale” e alla sua diffusione sul territorio, quale strumento del Governo finalizzato a promuovere una migliore qualità della vita delle giovani generazioni;
    • realizzazione di progetti artistici, culturali e/o sociali di alta rilevanza volti a valorizzare il protagonismo giovanile, anche attraverso compartecipazioni finanziarie, ai sensi della normativa vigente (ex articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, recante “Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri”);
    • promozione di iniziative che diano l’opportunità ai giovani di vivere un’esperienza significativa volta a sviluppare un maggior senso civico, una migliore percezione dei valori democratici e un rafforzamento delle proprie competenze, anche attraverso esperienze sperimentali in favore della collettività nell’ambito del Servizio civile universale;
    • cofinanziamento di progetti in materia di politiche giovanili finanziati dall’Unione europea e realizzazione di attività con organismi europei ed internazionali che prevedano contributi obbligatori e/o volontari;
    • predisposizione di un sistema informativo finalizzato al monitoraggio degli interventi realizzati sul territorio e finanziati con le risorse del Fondo, anche ai fini della valutazione del loro impatto sui giovani e dell’individuazione di buone pratiche che possano essere proposte come punto di riferimento per la programmazione di futuri interventi;
    • supporto ad iniziative dell’Agenzia Italiana per la Gioventù, volte, tra l’altro, a promuovere l’identità europea dei giovani, attraverso processi di educazione non formale e informale, e ad accrescere nei giovani la conoscenza delle istituzioni europee e delle politiche europee;
    • organizzazione di eventi, convegni, pubblicazioni, incontri di studio, campagne di comunicazione ed altre iniziative istituzionali di discussione o approfondimento, da realizzarsi, anche in collaborazione con istituzioni pubbliche e organizzazioni private.
  2. Per assicurare coerenza tra le diverse iniziative programmate sul territorio, la quota del Fondo, destinata alle Regioni e alle Province Autonome e al sistema delle Autonomie locali, è finalizzata a cofinanziare interventi territoriali, di seguito “interventi”, in materia di politiche giovanili, che siano in grado di dare risposte a livello di sistema territoriale, anche attraverso la sottoscrizione di specifici accordi di collaborazione fra Pubbliche Amministrazioni, coinvolgendo, a vario titolo, atteso il carattere trasversale delle politiche giovanili, le tematiche dell’educazione, della formazione, del lavoro e dell’inclusione sociale. In particolare, in coerenza con la programmazione regionale per sostenere il sistema integrato delle politiche giovanili, anche attraverso il riconoscimento e la valorizzazione del ruolo dell’animazione socioeducativa, gli interventi devono essere finalizzati a promuovere:
    • iniziative rivolte a sostenere il sistema integrato delle politiche giovanili per favorire la partecipazione attiva e inclusiva dei giovani alla vita sociale e politica, anche per concorrere al processo decisionale e poter orientare le politiche pubbliche che li riguardano, attraverso meccanismi di co-progettazione che valorizzino il rapporto tra giovani e territori;
    • programmi di inclusione sociale dei giovani, con particolare riferimento ai giovani che vivono in condizioni di disagio, al fine di favorirne sia l’inserimento nel tessuto sociale e lavorativo supportandoli nella transizione dal mondo della formazione a quello del lavoro, sia la partecipazione attiva alla vita sociale e politica dei territori, anche in sinergia con specifici interventi promossi a livello nazionale;
    • la realizzazione e/o la promozione di Carte Giovani Regionali, rivolte ai giovani tra i 14 e i 17 anni, in sinergia con la Carta Giovani Nazionale (CGN) e con quelle già esistenti in alcune Regioni, che possano aderire al circuito EYCA - European Youth Card Association, dando a tutti i titolari l’accesso ad una serie di opportunità e servizi e fungendo come strumento per lo sviluppo delle politiche giovanili a livello nazionale e regionale;
    • realizzazione di coinvolgimento dei giovani in progettualità relative, tra l’altro, a: corretti stili di vita, attività sportive, difesa dell’ambiente, avvicinamento alla cultura del mare e alla protezione dell’ambiente marino, servizio verso la comunità e cooperazione, anche internazionale;
    • realizzazione di progetti artistici, culturali e/o sociali di alta rilevanza volti a valorizzare il protagonismo giovanile;
    • organizzazione di eventi, convegni, pubblicazioni, incontri di studio, campagne di comunicazione ed altre iniziative istituzionali di discussione o approfondimento, da realizzarsi anche in collaborazione con istituzioni pubbliche e organizzazioni private, che siano comunque riferiti ad iniziative cofinanziate dal Fondo per le politiche giovanili.
  3. Nell’implementazione degli interventi di cui al comma 2, anche al fine di garantire un rafforzamento delle politiche giovanili sul territorio, le Regioni e il sistema delle Autonomie locali avranno, altresì, cura di supportare il Dipartimento nelle seguenti iniziative:
  4. favorire la diffusione della “Carta Giovani Nazionale” sul territorio, quale strumento del Governo finalizzato a promuovere una migliore qualità della vita delle giovani generazioni, sostenendone il processo di crescita ed incentivando le opportunità di partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative, anche con finalità formative;
  5. promozione integrata delle opportunità in favore delle giovani generazioni, nonché delle iniziative che si intendono realizzare attraverso la piattaforma web del Dipartimento.
  6. Il target di riferimento per gli interventi deve essere rappresentato dalla fascia di età compresa tra i 14 e i 35 anni, ad eccezione di quelli relativi alla Carta Giovani Regionale.

 

Articolo 3

Quota destinata a Regioni e Province autonome

  1. La quota del Fondo destinata alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano, per il triennio 2024 – 2026, pari al 28%, si intende comprensiva dei trasferimenti indistinti a favore delle Regioni e delle Province Autonome, disposti dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell’articolo 7, comma 1, lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché derivanti da altre disposizioni normative di finanza pubblica, comunque finalizzate a finanziare trasferimenti compensativi a favore delle Regioni e delle Province Autonome.
  2. La riferita quota è ripartita, per il triennio 2024 – 2026, tra le Regioni e le Province Autonome secondo i criteri già utilizzati per la ripartizione percentuale del Fondo per le politiche giovanili per l’anno 2023, come indicato nell’Allegato 2, che costituisce parte integrante della presente Intesa. Tale ripartizione determina le risorse finanziarie, arrotondate per eccesso o per difetto all’euro, assegnate a ciascuna Regione e Provincia Autonoma limitatamente alla sola annualità 2024. La ripartizione definitiva delle quote relative alle due successive annualità, indicata in termini previsionali nell’Allegato 2, sarà determinata secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 4, della presente Intesa.
  3. Le risorse finanziarie, per il triennio 2024 – 2026, assegnate alle Province Autonome di Trento e Bolzano, sono acquisite al bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine le predette risorse sono versate all’Entrata del bilancio dello Stato al Capo X, nella corrispondente annualità ricompresa nel triennio.
  4. Ai fini dell’utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, le Regioni inviano al Dipartimento, entro e non oltre il 31 gennaio 2025, il “Piano triennale” di cui all’allegato, che costituisce parte integrante della presente Intesa (Allegato 1), recante la programmazione triennale degli interventi che intendono realizzare, approvato con Deliberazione di Giunta Regional I “Piani triennali”, inviati oltre il 31 gennaio 2025, non saranno presi in considerazione e trova applicazione quanto previsto ai successivi commi 12 e 13. Le risorse finanziarie, assegnate a ciascuna Regione per ogni singola annualità, sono destinate esclusivamente a finanziare gli interventi previsti nel predetto “Piano triennale”, che devono essere conformi nei contenuti alle finalità di cui all’articolo 2, comma 2, della presente Intesa, e prevedere una durata massima di attuazione di 36 mesi a decorrere dalla data di avvio delle attività. Il Dipartimento può concedere, dietro formale e motivata richiesta della Regione interessata, una proroga della durata di attuazione fino ad un massimo di 12 mesi. La richiesta di proroga dovrà pervenire al Dipartimento entro e non oltre 60 giorni antecedenti alla data prevista per la conclusione delle attività individuata nel cronoprogramma di cui al successivo comma 5.
  5. Le Regioni evidenziano gli obiettivi e le azioni relative alla realizzazione degli interventi previsti nel “Piano triennale”, comprensivo, tra l’altro, di: (i) un cronoprogramma triennale degli interventi da realizzare nel quale, per la prima annualità, sono dettagliate anche le singole azioni, con indicazione dei tempi e delle modalità di attuazione; (ii) un piano finanziario, relativo alla prima annualità e alle azioni stesse, coerente con il citato cronoprogramma; (iii) una “Scheda di monitoraggio” delle attività. Durante lo svolgimento delle attività possono essere apportate modifiche agli interventi individuati nel “Piano triennale”; le proposte di variazioni degli interventi e le relative rimodulazioni finanziarie, opportunamente motivate e compatibili con i tempi previsti nel cronoprogramma, sono sottoposte al preventivo assenso del Dipartimento e successivamente approvate con Deliberazione di Giunta Regionale.
  6. Ai fini dell’attuazione degli interventi previsti nel Piano triennale, le Regioni si impegnano a cofinanziare, per ogni singola annualità, almeno il 10% del valore complessivo degli interventi stessi, di cui almeno la metà costituita da risorse finanziarie del bilancio regionale e la restante parte conferita attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a disposizione esclusivamente dalle Regioni stesse. Gli importi di cofinanziamento minimo regionale, rapportati alle risorse finanziarie assegnate dalla presente Intesa ad ogni singola Regione, sono indicati nell’Allegato 2. Per gli anni 2025 e 2026 gli importi di cofinanziamento minimo regionale, rapportati alle risorse finanziarie effettivamente assegnate per le singole annualità, saranno individuati nel corrispondente decreto ministeriale recante “Riparto delle risorse finanziarie del Fondo per le politiche giovanili”.
  7. Il Dipartimento provvede, entro 30 giorni dalla ricezione dei “Piani triennali”, a verificare la coerenza degli stessi con quanto previsto nella presente Intesa e, in particolare, la coerenza degli interventi programmati con le finalità di cui all’articolo 2, comma 2. Il Dipartimento, accertata la predetta coerenza, comunica ad ogni singola Regione l’avvenuta approvazione.
  8. Le attività relative agli interventi da realizzare devono essere avviate entro e non oltre 90 giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta approvazione di cui al precedente comma, a seguito della quale ciascuna Regione comunica formalmente al Dipartimento la data dell’avvenuto “avvio attività”.
  9. Il trasferimento alle Regioni, delle risorse finanziarie relative all’anno 2024 ad esse spettanti, di cui all’Allegato 2, avviene in un’unica soluzione al verificarsi delle seguenti condizioni: (i) avvenuta registrazione, da parte dei competenti organi di controllo, del decreto ministeriale recante “Riparto delle risorse finanziarie del Fondo per le politiche giovanili per l’anno 2024”, che potrà essere emanato solo successivamente alla presente Intesa; (ii) avvenuta approvazione del “Piano triennale” da parte del Dipartimento; (iii) comunicazione dell’avvenuto “avvio attività” da parte della Regione. Nell’ottica di consentire un efficace utilizzo delle risorse in coerenza con le tempistiche relative alla programmazione finanziaria regionale, il trasferimento delle risorse relative al 2024 è disposto all’inizio dell’annualità successiva.
  10. Entro 60 giorni decorrenti dalla data di comunicazione di avvenuta registrazione del decreto ministeriale annuale, le Regioni che hanno approvato il “Piano triennale” inviano al Dipartimento, in ciascuno degli anni 2025 e 2026, un Piano finanziario di dettaglio relativo all’annualità di riferimento, coerente con la programmazione triennale a suo tempo inviata, comprensivo del dettaglio operativo delle attività progettuali da porre in essere e una “Scheda di monitoraggio”, che consenta di riscontrare lo stato di avanzamento degli interventi già realizzati/in corso di realizzazione nel rispetto della tempistica prevista nel cronoprogramma approvato. Il Piano finanziario di dettaglio deve essere approvato con apposita Deliberazione di Giunta Regionale. Il Dipartimento provvede, entro 30 giorni dalla ricezione dei Piani finanziari di dettaglio, a verificare la coerenza degli stessi con quanto previsto nel “Piano triennale” e a comunicare a ciascuna Regione l’avvenuta approvazione.
  11. Per le Regioni che hanno approvato il “Piano triennale”, il trasferimento delle risorse finanziarie ad esse spettanti, relative alle annualità 2025 e 2026, avviene in un’unica soluzione al verificarsi delle seguenti condizioni: (i) approvazione del Dipartimento di cui al precedente comma 10; (ii) verifica, da parte del Dipartimento, che lo stato di avanzamento degli interventi, riportato nella “Scheda di monitoraggio”, sia coerente con la tempistica prevista nel cronoprogramma approvato; (iii) formale richiesta di erogazione delle risorse assegnate.
  12. Le eventuali risorse finanziarie, assegnate con la presente Intesa alle Regioni, che si rendano disponibili a seguito del mancato invio del “Piano triennale” di cui al comma 4, ovvero a seguito del mancato avvio delle attività entro il termine previsto dal comma 8, andranno a riconfluire nel Fondo per essere redistribuite, in sede di Intesa successiva, tra tutte le Regioni. Analogamente, trascorsa la durata prevista per l’attuazione degli interventi di cui al comma 4 (36 mesi + 12 mesi in caso di eventuale proroga), le somme provenienti dal Fondo e non impegnate saranno versate dalle Regioni, con modalità indicate dal Dipartimento, nel Fondo stesso per essere redistribuite, in sede di Intesa successiva, tra tutte le Regioni. Le somme impegnate ma non utilizzate a seguito della conclusione degli interventi, potranno essere riutilizzate da ciascuna regione per cofinanziare iniziative inserite nei successivi Piani triennali e previa approvazione da parte del Dipartimento.
  13. Le Regioni, che non inviano il Piano triennale entro la scadenza indicata al comma 4, non possono accedere alle risorse previste per l’anno 2024. L’accesso alla ripartizione delle risorse, relative a ciascuno degli anni 2025 e 2026, sarà subordinato all’invio dei Piani operativi di cui all’allegato che costituisce parte integrante della presente Intesa (Allegato 3), relativi alle singole annualità, entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione di avvenuta registrazione del corrispondente decreto di riparto annuale. Il Piano operativo, relativo a ciascuna annualità successiva all’anno 2024, deve prevedere una durata massima di attuazione di 12 mesi a decorrere dalla data di inizio attività. Il Dipartimento può concedere, dietro formale e motivata richiesta della Regione interessata, una proroga della durata di attuazione fino ad un massimo di 3 La richiesta di proroga dovrà pervenire al Dipartimento entro e non oltre 30 giorni antecedenti alla data prevista di fine attività individuata nel cronoprogramma di cui al successivo comma 14.
  14. I Piani operativi, di cui al comma 13, evidenziano gli obiettivi e le azioni relative alla realizzazione degli interventi previsti e sono comprensivi del cronoprogramma e dell’ulteriore documentazione specificata al comma 5, per singola annualità. Per le eventuali modifiche agli interventi individuati nel Piano operativo annuale, trova applicazione quanto previsto al comma 5. I Piani operativi devono essere approvati con apposita Deliberazione di Giunta Regionale.
  15. Ai fini dell’attuazione degli interventi previsti nei Piani operativi, le Regioni si impegnano a cofinanziare, ripartito per singole annualità, almeno il 10% del valore complessivo degli interventi stessi, di cui almeno la metà costituita da risorse finanziarie del bilancio regionale e la restante parte conferita attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a disposizione esclusivamente dalle Regioni stesse. Gli importi di cofinanziamento minimo regionale, rapportati alle risorse finanziarie effettivamente assegnate per le singole annualità, saranno individuati nel decreto ministeriale annuale recante “Riparto delle risorse finanziarie del Fondo per le politiche giovanili”.
  16. Il Dipartimento provvede, entro 30 giorni dalla ricezione dei Piani operativi, a verificare la coerenza degli stessi con quanto previsto nella presente Intesa e, in particolare, la coerenza degli interventi programmati con le finalità di cui all’articolo 2, comma 2. Il Dipartimento, accertata la predetta coerenza, comunica ad ogni singola Regione l’avvenuta approvazione.
  17. Le attività, relative agli interventi da realizzare, devono essere avviate entro e non oltre 60 giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta approvazione di cui al comma precedente, a seguito della quale ciascuna Regione comunica formalmente al Dipartimento la data dell’avvenuto “avvio attività”.
  18. Il trasferimento alle Regioni delle risorse finanziarie ad esse spettanti, relative a ciascuno degli anni 2025 e 2026, avviene in un’unica soluzione al verificarsi delle seguenti condizioni: (i) avvenuta approvazione del “Piano operativo annuale” da parte del Dipartimento; (ii) comunicazione dell’avvenuto “avvio attività” da parte della Regione.
  19. Le eventuali risorse finanziarie, assegnate con la presente Intesa alle Regioni, che si rendano disponibili a seguito del mancato invio del Piano operativo, di cui al comma 13, ovvero a seguito del mancato avvio delle attività entro il termine previsto dal comma 17, andranno a riconfluire nel Fondo per essere redistribuite, in sede di Intesa successiva, tra tutte le Regioni. Allo stesso modo, trascorsa la durata prevista per l’attuazione degli interventi di cui al comma 13 (12 mesi + 3 mesi in caso di eventuale proroga), le somme provenienti dal Fondo e non impegnate saranno versate dalle Regioni, con modalità indicate dal Dipartimento, nel Fondo stesso per essere redistribuite, in sede di Intesa successiva, tra tutte le Regioni.
  20. Per consentire al Dipartimento il monitoraggio dello stato di realizzazione degli interventi e il conseguimento dei risultati, anche al fine di garantire un coordinamento tra gli interventi nazionali e regionali, ciascuna Regione deve trasmettere al Dipartimento, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun semestre, con decorrenza dalla data di avvio delle attività, l’apposita “Scheda di monitoraggio” secondo il format previsto.

 

Articolo 4

Riassegnazione risorse residue alle Regioni

  1. Le risorse finanziarie residue del Fondo per le politiche giovanili (FPG), che si sono rese disponibili successivamente alla dichiarazione di conclusione, da parte delle Regioni, degli interventi disciplinati dagli Accordi di collaborazione sottoscritti nel periodo 2010-2020 e riportate nell’allegato 4, che costituisce parte integrante della presente Intesa, possono essere riprogrammate esclusivamente nell’ambito del Piano triennale, di cui all’articolo 3, comma 4, per finanziare la realizzazione di interventi di cui all’articolo 2, comma 2.
  2. Le modalità di programmazione, cofinanziamento e monitoraggio, nonché i tempi di realizzazione degli interventi finanziati sono quelle di cui all’articolo 3.

 

Articolo 5

Quota destinata al sistema delle Autonomie locali

 

  1. La quota del Fondo, destinata al sistema delle Autonomie locali, per il triennio 2024 – 2026, stabilita in misura pari al 25% dello stanziamento del Fondo, è così ripartita:
  2. una quota del Fondo, determinata nella misura del 22%, destinata alla realizzazione di progetti ed azioni rivolti a comuni e città metropolitane, rappresentati dall’ANCI;
  3. una quota del Fondo, determinata nella misura del 3%, destinata alla realizzazione di progetti ed azioni rivolti alle Province, rappresentate da UPI.

Le quote attribuite ad ANCI e UPI, per il triennio 2024-2026, sono indicate nell’Allegato 2. Le risorse finanziarie assegnate in favore del sistema delle Autonomie locali, resesi disponibili successivamente alla conclusione degli interventi previsti dagli Accordi di collaborazione sottoscritti con il Dipartimento nelle precedenti annualità e riportate nell’Allegato 4, possono essere riprogrammate nell’ambito della Programmazione triennale degli interventi di cui alla presente Intesa. Per le annualità successive al 2024, le quote attribuite ad ANCI e UPI sono indicate in termini previsionali e saranno determinate secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 4, della presente Intesa.

  1. Le modalità di trasferimento delle risorse, nonché di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle iniziative in favore del sistema delle Autonomie locali sono oggetto di specifici Accordi, da stipularsi tra il Dipartimento e l’ANCI, relativamente a Comuni e Città metropolitane, e tra il Dipartimento e l’UPI, relativamente alle Province.
  2. ANCI e UPI inviano al Dipartimento una proposta di Programmazione triennale degli interventi che si intendono realizzare ai fini della sottoscrizione degli specifici Accordi di cui al comma 2. Le proposte, finalizzate alla realizzazione degli interventi indicati all’articolo 2, comma 2, devono essere inviate al Dipartimento entro e non oltre il 31 gennaio 2025 e dovranno contenere, tra l’altro, un cronoprogramma triennale degli interventi da realizzare e, per la prima annualità, l’indicazione dettagliata delle attività da realizzare, dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché un piano finanziario relativo alla prima annualità coerente con il citato cronoprogramma.
  3. La proposta di Programmazione triennale degli interventi che ANCI e UPI intendono realizzare, nel triennio 2024-2026, di cui al precedente comma 3, deve prevedere una durata massima di attuazione di 36 mesi a decorrere dalla data di avvio delle attività. Il Dipartimento può concedere, dietro formale e motivata richiesta di ANCI e UPI, una proroga la cui durata è individuata nei predetti
  4. Ai fini della realizzazione dei progetti e delle azioni relative agli interventi all’articolo 2, comma 2, i Comuni e le Città metropolitane e le Province si impegnano a cofinanziare, per singole annualità, almeno il 20% del valore complessivo degli interventi stessi, anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dagli stessi enti locali e/o da eventuali partner degli stessi.
  5. ANCI e UPI sottoscrivono con il Dipartimento l’Accordo di cui al comma 2 del presente articolo, al quale dovrà essere allegata la Programmazione triennale degli interventi di cui al comma 3.
  6. Il Dipartimento provvede a sottoscrivere l’Accordo con ANCI e UPI entro 60 giorni lavorativi dalla ricezione delle rispettive proposte e, comunque, successivamente alla registrazione del decreto ministeriale recante “Riparto delle risorse finanziarie del Fondo per le politiche giovanili per l’anno 2024”. Per le annualità 2025 e 2026 le modalità di aggiornamento della programmazione, trasferimento delle risorse, monitoraggio delle attività saranno oggetto di appositi Atti integrativi degli Accordi di cui al comma 2, da stipularsi tra il Dipartimento e l’ANCI, relativamente a Comuni e Città metropolitane, e tra il Dipartimento e l’UPI, relativamente alle Province, dopo la registrazione del decreto ministeriale annuale di cui all’articolo 1, comma 4.
  7. Il Dipartimento comunica formalmente ad ANCI e UPI la data di registrazione dell’Accordo da parte dei competenti organi di controllo. Le attività devono essere avviate entro 60 giorni decorrenti dalla data di comunicazione della menzionata registrazione da parte dei competenti organi di controllo.
  8. Durante lo svolgimento delle attività, ANCI e UPI possono apportate modifiche al progetto esecutivo; le richieste di variazioni, opportunamente motivate, sono sottoposte al preventivo assenso del Dipartimento.
  9. Le risorse finanziarie, attribuite con la presente Intesa in favore del sistema delle Autonomie locali, che si rendano disponibili successivamente alla conclusione degli interventi previsti dagli Accordi di cui al comma 2, sono interamente destinate ad iniziative da concordarsi tra le Parti mediante la sottoscrizione di un Atto integrativo.

Per saperne di più

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